1. - Le licenze per il trasporto degli esplosivi di qualsiasi categoria, sono rilasciate in calce agli avvisi di spedizione" e sono, salvo il caso d'uso esenti da tassa di bollo perché rientrano fra gli atti di cui all'art. 156 della tariffa A annessa al T.U. della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135. Tale esenzione spetta agli atti in parola, per la loro speciale natura e, quindi, essi possono goderla in ogni caso, anche se trattasi di licenze permanenti.
Le suddette licenze sono però soggette al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa.
2. - Gli avvisi di spedizione" debbono essere presentati in duplice esemplare dei quali, uno resterà in atti presso l'Ufficio di P.S. che rilascia la licenza di trasporto, l'altro, debitamente completato nel modo anzidetto sarà restituito all'interessato ed accompagnerà gli esplosivi durante il trasporto, sino al luogo di destinazione.
Nelle licenze di trasporto dev'essere fatta menzione dell'ottenuto "nulla osta" dell'autorità di P.S. del luogo in cui gli esplosivi sono destinati, nonché dell'autorizzazione Ministeriale qualora trattasi di esplosivi contemplati nell'art. 46 della legge di P.S.
3. - Non si possono trasportare esplosivi della 1 categoria in quantità superiore a netto Kg. 5, od artifici in quantità superiore a Kg. 25 di peso lordo - escluso l'imballaggio -, né cartucce cariche della 5 categoria per fucile da caccia in numero superiore a millecinquecento senza licenza di trasporto rilasciata dal prefetto.
4. - Si possono concedere licenze permanenti di trasporto per esplosivi di 1°, 2°, 3° e 4° categoria in conformità dell'art. 51 della legge, quando sia il mittente che il destinatario risultino provvisti di licenza di deposito o di vendita.
La licenza permanente abilita a più trasporti per il periodo della sua validità (1) .
5. - Pel trasporto di polveri da caccia o di polveri da mina in quantità non superiore a 200 Kg., la licenza può essere rilasciata anche senza nulla osta dell'Autorità di pubblica sicurezza del luogo di destinazione.
6. - Nelle licenze permanenti per trasporti periodici o continuativi di esplosivi della 1° categoria (a scopo di rifornimento degli esercizi di vendita) delle fabbriche e dai depositi di vendita, deve essere indicato il periodo di validità della licenza stessa; periodo che non deve protrarsi oltre l'anno solare, salve le successive rinnovazioni.
Quando si tratti invece di rifornimento di qualsivoglia esplosivo di altre categorie dai depositi di fabbrica e dai depositi di vendita a depositi di fabbrica o di vendita od a depositi di consumo o giornalieri autorizzati per un determinato lavoro di scavo, stradale, minerario o simili, la licenza permanente di trasporto può avere la validità massima di tre mesi, salve le successive rinnovazioni.
La validità della licenza per il trasporto di esplosivi da depositi di fabbrica e di vendita a
depositi di consumo o giornalieri; autorizzati per un determinato lavoro di scavo, stradale, minerario o simili, non potrà comunque eccedere il termine presumibile del lavoro per il quale fu rilasciata la licenza di deposito di consumo temporaneo o giornaliero.
Dei singoli trasporti riguardanti i rifornimenti dei depositi di fabbrica o di vendita di esplosivi di 2° e 3° categoria, il titolare della licenza del deposito di partenza deve dare avviso al questore almeno due giorni prima di ogni viaggio.
Con unico avviso possono essere notificati uno o più trasporti.
L'avviso, da compilare in carta semplice e in duplice copia, può essere presentato in questura o all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al comando stazione carabinieri.
Al presentatore, al momento della notificazione, sarà restituita una copia dell'avviso con il timbro dell'ufficio, per ricevuta.
Degli avvisi presentati gli uffici di pubblica sicurezza od i comandi stazione carabinieri
informeranno immediatamente la questura o le questure competenti per territorio per gli eventuali, ulteriori provvedimenti.
Nel silenzio dell'autorità di pubblica sicurezza il nulla osta deve ritenersi acquisito e si può dare corso alla spedizione.
In relazione a situazioni particolari o di emergenza il questore può non prendere atto dell'avviso o dettare specifiche prescrizioni oltre quelle già eventualmente imposte con la licenza a salvaguardia della sicurezza e della pubblica incolumità secondo le disposizioni di cui al seguente punto 7).
Il titolare della licenza del deposito di partenza, quando si tratta di esplosivi di 2° e 3° categoria, deve dare comunicazione al questore di ogni variazione al programma della spedizione con le modalità stabilite per l'avviso di trasporto (2) .
7. - L'autorità che rilascia la licenza prescrive le cautele necessarie a garantire la incolumità pubblica, in conformità alle disposizioni contenute nei capitoli seguenti.
Capitolo II
(Norme generali da osservarsi per il trasporto di esplosivi) (3)
Per il trasporto degli esplosivi si applicano le disposizioni nazionali che recepiscono gli accordi internazionali in materia di trasporto delle merci pericolose su strada "A.D.R.", per ferrovia "R.I.D.", per via aerea "I.C.A.O.", per mare "I.M.O." e nelle acque interne "ADNR.
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(1) Numero modificato dal D.M. 23 gennaio 1974.
(2) Numero modificato dal D.M. 16 febbraio 1974.
(3) Capitolo modificato dal D.M. 16 febbraio 1974, dal D.M. 15 febbraio 1985 e, successivamente, sostituito dall'art. 17, D.M. 19 settembre 2002, n. 272. Per la disciplina transitoria, vedi l'art. 21 del medesimo D.M. 272/2002.