TITOLO IX - Disposizioni finali e transitorie

Rimangono in vigore le disposizioni degli artt. 135 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 21 gennaio 1929-VII, n. 62, concernenti la materia della revisione cinematografica e del nulla osta per la proiezione in pubblico delle pellicole, in quanto applicabili, fino a quando tale materia non sarà riordinata con norme da emanarsi su proposta del Ministro per la cultura popolare di concerto col Ministro per l'interno. (1)
I modelli contenuti nell'allegato E al presente regolamento possono essere modificati con decreto del Ministro per l'interno.

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(1) Comma da ritenersi abrogato, a norma della L. 21 aprile 1962, n. 161, nonché del D.P.R. 11 novembre 1963, n. 2029.


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