TITOLO IX - Disposizioni finali e transitorie

L'approvazione del Prefetto rilasciata alle guardie particolari, ai sensi degli artt. 44 del T.U. di L. 31 agosto 1907, n. 690, e 82 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666, non può essere rinnovata quando risulti che il titolare non si trovi nel possesso dei requisiti prescritti dall'art. 138 della legge.
E', tuttavia, in facoltà del Prefetto di rinnovare l'approvazione quando il titolare abbia riportato condanna per reati diversi da quelli contemplati dall'art. 82, n. 3 del citato regolamento.


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