TITOLO VIII - Delle associazioni, enti ed istituti
§ 43 - Della confisca dei beni

I beni confiscati passano in proprietà dello Stato.
I beni mobili sono venduti all'asta pubblica, versando il ricavato in conto entrate eventuali del tesoro.
E' in facoltà del Prefetto di disporre la cessione dei beni mobili ad istituti di beneficenza, con preferenza a quelli per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.


Indietro

Stampa questa pagina