TITOLO VI -
Disposizioni relative alle persone pericolose per la società
§ 39 -
Della liberazione condizionale e definitiva dei confinati
Trascorso il periodo del confino, l'autorità di pubblica sicurezza dispone il rimpatrio del liberato con foglio di via obbligatorio, previo avviso al Prefetto che ne informa il Ministro per l'interno e il Prefetto della provincia nella quale il liberato va a stabilirsi.