TITOLO VI -
Disposizioni relative alle persone pericolose per la società
§ 39 -
Della liberazione condizionale e definitiva dei confinati
La liberazione condizionale dei confinati, di cui è parola nell'art. 187 della legge, è ordinata dal Ministro per l'interno, su proposta del Prefetto della provincia nella quale dimora il confinato, sentito il Prefetto della provincia nella quale fu pronunciata l'ordinanza di assegnazione al confino.