TITOLO VI -
Disposizioni relative alle persone pericolose per la società
§ 38 -
Del trattamento dei confinati e della disciplina del confino
Il confinato risponde del danno recato, con dolo o colpa, al materiale di arredamento e di casermaggio.
Sono autorizzate trattenute sull'ammontare del sussidio, in misura non superiore al quinto, fino al completo risarcimento.