TITOLO VI - Disposizioni relative alle persone pericolose per la società
§ 38 - Del trattamento dei confinati e della disciplina del confino

Il confinato risponde del danno recato, con dolo o colpa, al materiale di arredamento e di casermaggio.
Sono autorizzate trattenute sull'ammontare del sussidio, in misura non superiore al quinto, fino al completo risarcimento.


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