TITOLO VI -
Disposizioni relative alle persone pericolose per la società
§ 38 -
Del trattamento dei confinati e della disciplina del confino
Il divieto di libera uscita va da uno a trenta giorni: si infligge dal direttore della colonia per mancanze leggere, quando siano ripetute.
Per mancanza alla disciplina di qualche entità, al divieto di libera uscita si può aggiungere: la riduzione del sussidio giornaliero nella misura della metà; la sostituzione del tavolaccio alla branda; e la limitazione del vitto al pane e alla minestra a due volte al giorno, salvo eventuali prescrizioni mediche.
Al confinato in punizione è vietato di ricevere persone o di comunicare altrimenti con estraneo.
La punizione di cui al presente articolo è inflitta da una commissione disciplinare, costituita dal direttore della colonia che la presiede, dal medico della colonia e dal parroco. Al confinato in punizione è concesso di prendere aria, una volta al giorno, in località all'aperto.