TITOLO VI -
Disposizioni relative alle persone pericolose per la società
§ 38 -
Del trattamento dei confinati e della disciplina del confino
Le infrazioni ai doveri inerenti alla disciplina del confino, non perseguibili ai sensi dell'art. 189 della legge, sono puniti con:
a) il richiamo;
b) il divieto di libera uscita;
c) la riduzione dell'assegno giornaliero.