TITOLO VI -
Disposizioni relative alle persone pericolose per la società
§ 38 -
Del trattamento dei confinati e della disciplina del confino
L'orario di libera uscita per i confinati è stabilito come appresso:
dal 1° novembre al 28 febbraio, dalle ore 7 alle 19;
dal 1° marzo al 30 aprile e dal 1° settembre al 31 ottobre, dalle 7 alle 20;
dal 1° maggio al 31 agosto dalle 6 alle 21. E' in facoltà del direttore della colonia di concedere singoli permessi speciali per prolungare le ore di libera uscita.