TITOLO VI - Disposizioni relative alle persone pericolose per la società
§ 38 - Del trattamento dei confinati e della disciplina del confino

Oltre a quanto è prescritto negli articoli 185 e 186 della legge, è vietato ai confinati, salva l'applicazione delle leggi penali:
a) di giuocare d'azzardo;
b) di dare danaro ad usura;
c) di vendere, barattare, pignorare effetti di vestiario od altro forniti dall'amministrazione;
d) di esercitare il commercio senza il consenso del direttore della colonia;
e) di schiamazzare o di fare qualsiasi rumore durante le ore di riposo;
f) di imbrattare od altrimenti guastare i muri, i mobili, il vestiario e gli altri oggetti forniti dall'amministrazione;
g) di discutere di politica o di fare propaganda politica in modo anche occulto;
h) di andare in barca, per diporto.
In caso di denuncia all'autorità giudiziaria per fatti di cui sopra rimane sospeso il procedimento disciplinare.


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