TITOLO VI -
Disposizioni relative alle persone pericolose per la società
§ 38 -
Del trattamento dei confinati e della disciplina del confino
Il direttore della colonia è tenuto a favorire la formazione di mense per i confinati, l'approvvigionamento dai centri di produzione o dai mercati, e ad adottare i provvedimenti che valgano ad assicurare, in relazione alle condizioni locali, in opportuno calmieramento.