TITOLO VI - Disposizioni relative alle persone pericolose per la società
§ 38 - Del trattamento dei confinati e della disciplina del confino

Il direttore della colonia è tenuto a favorire la formazione di mense per i confinati, l'approvvigionamento dai centri di produzione o dai mercati, e ad adottare i provvedimenti che valgano ad assicurare, in relazione alle condizioni locali, in opportuno calmieramento.


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