TITOLO VI - Disposizioni relative alle persone pericolose per la società
§ 38 - Del trattamento dei confinati e della disciplina del confino

Ogni colonia deve essere dotata di una infermeria per le malattie comuni, di un piccolo ambiente per ambulatorio, visita medica e medicazione, nonché di un locale per l'isolamento degli infermi affetti da malattie infettive.
Ogni infermeria deve avere almeno un infermiere, che può essere scelto fra gli stessi confinati, ed una congrua scorta di materiale di pronto soccorso.
Il medico della colonia ha l'obbligo di visitare settimanalmente i locali adibiti a dormitorio per constatarne le condizioni igieniche e suggerire, in caso di deficienza, gli opportuni rimedi.
Almeno ogni trimestre la colonia deve essere ispezionata dal medico provinciale.


Indietro

Stampa questa pagina