TITOLO VI - Disposizioni relative alle persone pericolose per la società
§ 38 - Del trattamento dei confinati e della disciplina del confino

A ciascuno dei confinati ricoverati nei cameroni sono forniti:

a) una branda di ferro con materasso uso militare;

b) due lenzuola ed una federa, da cambiarsi il primo e il quindici di ogni mese;

c) due coperte di lana, tipo militare;

d) una seggiola ed un comodino di metallo, tipo ospedaliero;

e) un attaccapanni tipo militare;

f) una brocca, un catino ed un porta catino di metallo;

g) una bottiglia ed un bicchiere di vetro;

h) due asciugamani, da cambiarsi il primo ed il quindici di ogni mese.

Ai confinati bisognosi possono, inoltre, essere forniti, una volta all'anno, i capi di biancheria personale, un vestito, tipo civile, ed un paio di scarpe, tipo militare.


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