TITOLO VI - Disposizioni relative alle persone pericolose per la società
§ 38 - Del trattamento dei confinati e della disciplina del confino

I confinati di polizia privi di mezzi di sussistenza sono obbligati al lavoro. La mercede è devoluta per intero a loro beneficio.

Qualora non abbiano mezzi di sussistenza nè siano in grado di procurarsi lavoro, sono ricoverati gratuitamente nei locali all'uopo predisposti e percepiscono, dal giorno dell'arrivo in colonia o nel comune di confino, un sussidio giornaliero, nella misura stabilita dal Ministro per l'interno.


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