TITOLO VI -
Disposizioni relative alle persone pericolose per la società
§ 38 -
Del trattamento dei confinati e della disciplina del confino
E' in facoltà del direttore della colonia di consentire ai confinati di provvedersi, a proprie spese, di alloggi privati, in locali che siano sorvegliabili.
Quando non ostino circostanze speciali, i confinati possono farsi raggiungere da persone di loro famiglia, purché dimostrino al direttore della colonia di aver assicurato per esse l'alloggio ed i mezzi di sussistenza.
Venendo meno queste condizioni, od in caso di abuso o di cattiva condotta del confinato o delle persone di famiglia, queste possono essere allontanate dalla colonia.