TITOLO VI -
Disposizioni relative alle persone pericolose per la società
§ 37 -
Dell'assegnazione al confino di polizia
L'autorità preposta alla sorveglianza degli assegnati al confino deve tenere un registro nominativo ed i fascicoli personali dei singoli confinati.
Nel registro sono annotati: il nome e cognome del confinato, la data del provvedimento di assegnazione, la durata del confino, il giorno dal quale ha inizio e quello in cui ha termine il periodo di assegnazione.
Ogni fascicolo individuale deve contenere la cartella biografica, nella quale devono essere annotate anche le condanne e le punizioni disciplinari riportate durante il confino.