TITOLO VI -
Disposizioni relative alle persone pericolose per la società
§ 37 -
Dell'assegnazione al confino di polizia
La commissione di appello contro le assegnazioni al confino pronuncia le sue decisioni con l'intervento di tutti i suoi membri.
In caso di assenza o di impedimento di alcuni dei componenti questi sono sostituiti da chi ne fa le veci.
I componenti della commissione di appello che non ne fanno parte di diritto per ragioni di ufficio, sono nominati e confermati annualmente dal Ministero per l'interno, che provvede a sostituirli in caso di assenza o di impedimento.
Funziona da segretario un funzionario della direzione generale della pubblica sicurezza.
I verbali della commissione sono firmati dal presidente, dai componenti e dal segretario.
Essi devono riportare il visto di esecutorietà del Ministro per l'interno.