TITOLO VI -
Disposizioni relative alle persone pericolose per la società
§ 37 -
Dell'assegnazione al confino di polizia
Emessa l'ordinanza di assegnazione al confino, la commissione dispone l'immediato arresto del confinato, a meno che non vi abbia già provveduto ai sensi dell'art. 182 della legge.
Copia dell'ordinanza è, in ogni caso, comunicata, entro ventiquattro ore, al confinato, con l'avvertenza della facoltà che gli compete, di ricorrere alla commissione di appello, nel termine di giorni dieci. Dal giorno dell'arresto decorre il periodo dell'assegnazione al confino.