TITOLO VI -
Disposizioni relative alle persone pericolose per la società
§ 37 -
Dell'assegnazione al confino di polizia
Quando, nel complesso dei fatti denunciati, la commissione non ravvisi gli estremi per l'assegnazione al confino e non ritenga di pronunciare ordinanza di non luogo, può applicare la misura dell'ammonizione o rinviare gli atti al Questore perché si faccia luogo alla diffida, a termine dell'art. 164 della legge.