TITOLO VI -
Disposizioni relative alle persone pericolose per la società
§ 37 -
Dell'assegnazione al confino di polizia
(1)
Quando la Commissione non ordini l'immediato arresto della persona proposta per l'assegnazione al confino, provvede per la comparizione del denunziato col procedimento di cui agli artt. 167, 168 e 169 della legge.
Se il denunziato è in istato di arresto, la Commissione ordina che gli sia notificata una succinta esposizione dei fatti su cui la denunzia è fondata, con l'indicazione della data in cui, in un termine non minore di giorni tre né maggiore di giorni dieci da quello della notificazione, sarà tradotto dinanzi alla Commissione stessa per l'interrogatorio.
Della notificazione dev'essere redatto processo verbale in due copie, una delle quali con la relazione dell'eseguito adempimento da parte dell'agente incaricato, è allegata agli atti del procedimento.
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(1) Articolo sostituito dall'art. 6, DLGS 10/12/1944 n. 419.