TITOLO VI -
Disposizioni relative alle persone pericolose per la società
§ 37 -
Dell'assegnazione al confino di polizia
Le persone contemplate nell'art. 181 della legge sono, dal Questore, denunciate al Prefetto per l'assegnazione al confino di polizia, con rapporto motivato, da cui deve risultare la pericolosità del prevenuto per la sicurezza pubblica o per l'ordine nazionale.
La proposta deve essere corredata dai documenti su cui si fonda, e, in ogni caso, dalla cartella biografica, dal rapporto, informativo dell'arma dei Carabinieri reali e da un certificato medico attestante se il prevenuto si trovi in condizioni da poter sopportare il regime di confino.