TITOLO VI - Disposizioni relative alle persone pericolose per la società
§ 36 - Dei provvedimenti relativi ai minori degli anni diciotto

I minorenni in attesa di essere accompagnati presso istituti di ricovero e quelli fermati per misura di pubblica sicurezza sono provvisoriamente ricoverati presso i centri di osservazione per minorenni ai sensi dell'art. 8 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, o dove questi mancano, presso istituti pii o religiosi disposti ad assumerne la custodia.
Ove non sia possibile provvedere nei sensi di cui al comma precedente, i minorenni sono custoditi nelle camere di sicurezza o nelle carceri in appositi locali distinti da quelli per gli adulti.
Di ogni singolo ricovero in istituti pii o religiosi deve essere data immediata telegrafica comunicazione all'opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, indicando la data, i motivi del provvedimento e la presumibile durata della degenza del ricoverando.


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