TITOLO VI - Disposizioni relative alle persone pericolose per la società
§ 36 - Dei provvedimenti relativi ai minori degli anni diciotto

I minorenni colpiti da ordinanza di ricovero coattivo, prima di essere accompagnati agli istituti cui sono assegnati, sono sottoposti a visita medica di controllo.
I minorenni riconosciuti affetti da infermità fisiche e psichiche, sono segnalati ai comitati di patronato per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, per i provvedimenti ai sensi del testo unico 24 dicembre 1934, numero 2316, e del relativo regolamento.


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