TITOLO VI -
Disposizioni relative alle persone pericolose per la società
§ 36 -
Dei provvedimenti relativi ai minori degli anni diciotto
La denuncia del minore di anni diciotto che sia da considerare ozioso, vagabondo, diffamato, a termine dell'art. 177 della legge, è fatta dal Questore al presidente del Tribunale dei minorenni con motivato rapporto, corredato dai documenti su cui si fonda e, in ogni caso dal certificato medico, dalla cartella biografica e dalle informazioni dell'arma dei Carabinieri reali.
Copia della denuncia e dell'eventuale ordinanza di ricovero sono comunicate ai comitati di patronato per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.