TITOLO VI - Disposizioni relative alle persone pericolose per la società
§ 35 - Dell'ammonizione

Il servizio militare non interrompe il biennio di validità dell'ordinanza di ammonizione.
Qualora, all'atto del congedamento, il biennio non sia ancora trascorso, l'ammonito ha l'obbligo di presentarsi subito all'autorità locale di pubblica sicurezza per essere nuovamente sottoposto ai vincoli dell'ammonizione.
Tale obbligo incombe anche all'ammonito che, trovandosi in servizio militare, ottenga una licenza ordinaria o straordinaria.


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