TITOLO VI - Disposizioni relative alle persone pericolose per la società
§ 35 - Dell'ammonizione

In caso di comprovata necessità, l'autorità locale di pubblica sicurezza può concedere all'ammonito speciali autorizzazioni, per iscritto, in deroga agli obblighi derivanti dall'ordinanza di ammonizione, informandone l'arma dei Carabinieri reali.
Qualora l'ammonito intenda di allontanarsi dalla propria dimora, è tenuto a darne preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza, indicandone i motivi, e ad attenderne l'autorizzazione scritta.
L'autorità di pubblica sicurezza può munire l'ammonito di foglio di via obbligatorio, e, in ogni caso, ne informa il Questore, l'arma dei Carabinieri reali e l'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove l'ammonito è diretto.


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