TITOLO VI -
Disposizioni relative alle persone pericolose per la società
§ 35 -
Dell'ammonizione
L'intimazione dell'atto di comparizione di cui all'art. 167 della legge è fatta a mezzo di un agente di pubblica sicurezza all'uopo incaricato, che consegna copia personalmente all'interessato o a persona che conviva, anche temporaneamente, con lui.
In caso di irreperibilità del denunciato, l'intimazione è fatta mediante affissione dell'atto di comparizione all'albo del Comune di ultima residenza del denunciato e, ove tale Comune sia diverso da quello dove ha sede la commissione, anche di quest'ultimo. L'affissione durerà fino al giorno precedente a quello fissato per la riunione della commissione.
La commissione, nel caso pronunci ordinanza di ammonizione del denunciato irreperibile, fissa, con l'ordinanza, il termine entro il quale egli dovrà presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza per prendere cognizione delle prescrizioni impostegli.
La notifica dell'ordinanza di ammonizione è fatta nella forma suddetta: copia dell'ordinanza stessa deve essere tenuta affissa all'albo del comune o dei comuni, di cui al primo capoverso del presente articolo, fino al giorno precedente a quello fissato dalla commissione.