TITOLO VI - Disposizioni relative alle persone pericolose per la società
§ 34 - Della diffida

La diffida, di cui all'ultimo capoverso dell'art. 164 della legge, è fatta dal Questore alla presenza del diffidato.
La persona da diffidare è invitata a presentarsi al Questore e, qualora non ottemperi all'invito nel termine assegnatole, è accompagnata dalla forza pubblica.
Il Questore o un ufficiale di pubblica sicurezza da lui delegato, contesta al prevenuto i motivi che hanno dato luogo al provvedimento di diffida; gli ingiunge di mutare tenore di vita, e lo avverte che, in caso diverso, sarà denunciato senz'altro, per l'ammonizione, a termini di legge.
Della seguita diffida si stende processo verbale.


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