TITOLO VI -
Disposizioni relative alle persone pericolose per la società
§ 32 -
Del Bollettino delle ricerche
Un ufficio speciale istituito presso il Ministero dell'interno provvede alla diramazione delle ricerche a mezzo di apposito bollettino periodico, che è inviato agli uffici di pubblica sicurezza ai comandi dei carabinieri reali ed a quegli altri uffici e comandi che possano interessarsi del relativo servizio.