TITOLO VI - Disposizioni relative alle persone pericolose per la società
§ 31 - Dei liberati dal carcere

L'avviso di liberazione dei condannati di cui all'art. 161 della legge, deve essere fatto sul modello stabilito con istruzioni del Ministero per l'interno, e contenere notizia della condotta tenuta in carcere dal liberando, l'indicazione del patronato pei liberati dal carcere al quale l'iscritto sia stato eventualmente segnalato, e ogni altra informazione utile ai fini di polizia.


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