TITOLO VI - Disposizioni relative alle persone pericolose per la società
§ 30 - Del rimpatrio degli indigenti

I mezzi di viaggio gratuito agli indigenti possono essere accordati, ove ricorrano motivi di pubblica sicurezza o in casi eccezionali di pubbliche o private sventure, esclusivamente nell'interno del regno e soltanto a scopo di effettivo rimpatrio o per avviamento al lavoro.
Fuori dei casi accennati nell'art. 295, e quando non trattisi di indigenti provenienti dall'estero con trasporto pagato dai regi consoli o da società di beneficienza o dimessi dagli ospedali o da altri istituti di ricovero, autorità di pubblica sicurezza deve richiedere l'autorizzazione al Ministero dell'interno.
Il foglio di via per il viaggio gratuito è fatto sul modello annesso al presente regolamento.


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