TITOLO VI -
Disposizioni relative alle persone pericolose per la società
§ 29 -
Del rimpatrio obbligatorio
L'autorità di pubblica sicurezza che intenda vietare, a chi sia rimpatriato con foglio di via obbligatorio o per traduzione, di tornare nel Comune dal quale venne allontanato senza preventiva autorizzazione dall'autorità stessa, redige apposito verbale in confronto del rimpatriando; ne fa annotazione sul foglio di via obbligatorio e ne informa l'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove il rimpatriando è diretto.
L'autorizzazione per tornare nel Comune dal quale il rimpatriando fu allontanato deve essere richiesta per mezzo dell'autorità di pubblica sicurezza del luogo dove egli si trova.
Questa ne informa l'autorità cui la richiesta è diretta, e formula le eventuali proposte.