TITOLO VI - Disposizioni relative alle persone pericolose per la società
§ 29 - Del rimpatrio obbligatorio

Quando sia da rimpatriare un liberato dal carcere, che debba essere sottoposto allo stato di libertà vigilata o ad altre misure di sicurezza o all'ammonizione, e vi sia ragione di ritenere che possa rendersi latitante, il Questore può ordinare il rimpatrio per traduzione.


Indietro

Stampa questa pagina