TITOLO VI - Disposizioni relative alle persone pericolose per la società
§ 29 - Del rimpatrio obbligatorio

Il rimpatrio obbligatorio, di cui all'articolo 157 della legge, è fatto, se il rimpatriando è privo di mezzi, a spese dello Stato.
L'autorità di pubblica sicurezza non può disporre il rimpatrio obbligatorio a spese dello Stato se non per motivi d'ordine, di sicurezza e di moralità.
Il foglio di via obbligatorio è fatto sul modello annesso al presente regolamento.


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