TITOLO VI -
Disposizioni relative alle persone pericolose per la società
§ 29 -
Del rimpatrio obbligatorio
Il rimpatrio obbligatorio, di cui all'articolo 157 della legge, è fatto, se il rimpatriando è privo di mezzi, a spese dello Stato.
L'autorità di pubblica sicurezza non può disporre il rimpatrio obbligatorio a spese dello Stato se non per motivi d'ordine, di sicurezza e di moralità.
Il foglio di via obbligatorio è fatto sul modello annesso al presente regolamento.