TITOLO VI - Disposizioni relative alle persone pericolose per la società
§ 28 - Della carta di identità

Nei casi in cui la legge consente che l'identità personale possa essere dimostrata con titolo equipollente alla carta di identità, è considerato come tale ogni documento munito di fotografia e rilasciato da una amministrazione dello Stato, come ad esempio: i libretti ferroviari di cui sono muniti gli impiegati civili e militari dello Stato; le tessere di riconoscimento degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri; le tessere che i comandi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale rilasciano ai propri dipendenti; le patenti di cui sono muniti i conducenti di autovetture; Ie tessere di riconoscimento postali; i libretti di porto d'armi e i passaporti per l'estero.
L'identità dei componenti le famiglie degli impiegati civili e militari dello Stato può esser dimostrata con l'esibizione del libretto ferroviario.
E' considerata titolo equipollente alla carta di identità anche la tessera comprovante l'iscrizione al partito nazionale fascista.


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