TITOLO VI - Disposizioni relative alle persone pericolose per la società
§ 28 - Della carta di identità

La carta d'identità è esente da tassa di bollo.
All'atto del rilascio o del rinnovo, i Comuni sono autorizzati ad esigere oltre che i diritti di segreteria, di cui all'allegato n. 5 del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, un diritto non superiore a lire una esentandone le persone iscritte nell'elenco dei poveri.
In caso di smarrimento, il duplicato della carta d'identità è soggetto al pagamento di doppio diritto.


Indietro

Stampa questa pagina