TITOLO VI -
Disposizioni relative alle persone pericolose per la società
§ 25 -
Degli inabili al lavoro
La disposizione dell'art. 155 della legge, si applica anche nel caso in cui l'inabile al lavoro o i congiunti di lui possono provvedere solo parzialmente alla spesa per mantenimento.
Copia dell'atto di diffida e trasmessa al procuratore del Re nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 155 della legge.