TITOLO VI - Disposizioni relative alle persone pericolose per la società
§ 25 - Degli inabili al lavoro

Gli enti obbligati al mantenimento del ricoverato possono promuovere la revoca della ordinanza, quando per qualsiasi causa, vengano a mancare le condizioni nel concorso delle quali venne emessa l'ordinanza di ricovero.
Revocata l'ordinanza, si fa luogo al rilascio del ricoverato, diffidandolo che sarà provveduto contro di lui, a termine del codice penale, ove sia colto a mendicare.


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