TITOLO VI - Disposizioni relative alle persone pericolose per la società
§ 25 - Degli inabili al lavoro

L'autorità locale di pubblica sicurezza cura l'esecuzione dell'ordinanza di ricovero; ne trasmette copia al Comune del domicilio di soccorso e all'istituto interessato, e provvede all'accompagnamento dell'inabile.
Il Prefetto trasmette copia dell'ordinanza alI'intendente di finanza.


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