TITOLO VI -
Disposizioni relative alle persone pericolose per la società
§ 25 -
Degli inabili al lavoro
L'autorità locale di pubblica sicurezza cura l'esecuzione dell'ordinanza di ricovero; ne trasmette copia al Comune del domicilio di soccorso e all'istituto interessato, e provvede all'accompagnamento dell'inabile.
Il Prefetto trasmette copia dell'ordinanza alI'intendente di finanza.