TITOLO VI -
Disposizioni relative alle persone pericolose per la società
§ 25 -
Degli inabili al lavoro
La persona riconosciuta inabile a qualsiasi lavoro, priva di mezzi di sussistenza e di parenti tenuti per legge agli alimenti e in grado di fornirli, è, dall'autorità di pubblica sicurezza, proposta agli istituti di assistenza e beneficenza pubblica, esistenti nel Comune, per il ricovero o per il soccorso a domicilio, in conformità degli statuti propri degli enti.
Ove non sia possibile provvedere con la pubblica beneficenza, l'autorità di pubblica sicurezza, richiesti al procuratore delle imposte e alI'esattore dei Comuni di origine, di domicilio e di dimora abituale dell'inabile e delle persone tenute per legge a somministrargli gli alimenti, i certificati, da cui risulti che l'inabile e le persone obbligate per legge agli alimenti non sono iscritte nei ruoli dei contribuenti delle tasse erariali, provinciali o comunali, trasmette la proposta di ricovero al Prefetto, pei provvedimenti di competenza del Ministro per l'interno.
Nel frattempo l'autorità locale di pubblica sicurezza adotta i provvedimenti che, per l'urgenza, potessero essere richiesti.