TITOLO VI - Disposizioni relative alle persone pericolose per la società
§ 25 - Degli inabili al lavoro

Ai fini di constatare la inabilità a qualsiasi lavoro proficuo, l'autorità di pubblica sicurezza provvede a che la persona, che la deduce, sia visitata dall'ufficiale sanitario comunale.
Questi, nel termine di cinque giorni dalla richiesta, fa pervenire all'autorità stessa la sua relazione.
Il termine può essere prorogato.


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