TITOLO VI - Disposizioni relative alle persone pericolose per la società
§ 25 - Degli inabili al lavoro

Sono considerati come inabili a qualsiasi lavoro proficuo i fanciulli che non hanno compiuto i dodici anni e le persone che, per infermità cronica o per gravi difetti fisici o intellettuali, non possono procacciarsi i mezzi di sussistenza.
Per i fanciulli in istato di abbandono materiale o morale si applicano le disposizioni delle leggi e dei regolamenti sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, e sul funzionamento del tribunale dei minorenni.


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