TITOLO VI - Disposizioni relative alle persone pericolose per la società
§ 24 - Dei malati di mente e degli intossicati

Ove risulti che l'infermo intenda recarsi o siasi recato in altro comune, I'autorità locale di pubblica sicurezza ne avverte l'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove l'infermo intenda dirigersi o siasi già diretto.


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