TITOLO VI -
Disposizioni relative alle persone pericolose per la società
§ 24 -
Dei malati di mente e degli intossicati
Qualora il medico curante accerti che non sono sufficientemente osservate le cautele da lui prescritte perché l'infermo, assistito a domicilio, non costituisca pericolo per sé o per gli altri, ne informa l'autorità locale di pubblica sicurezza e formula le eventuali proposte.