TITOLO VI -
Disposizioni relative alle persone pericolose per la società
§ 24 -
Dei malati di mente e degli intossicati
La denuncia di cui all'art. 153 della legge, è fatta dagli esercenti una professione sanitaria, e, ove sia il caso, dai dirigenti gli istituti manicomiali od ospedalieri, sia pubblici che privati, con dichiarazione scritta, da essi firmata.
Nella denuncia sono indicati:
a) il nome e cognome, la condizione, l'età, l'abitazione e la provenienza dell'infermo;
b) la diagnosi della malattia;
c) il luogo dove l'infermo è curato e le misure adottate per l'assistenza e la vigilanza, quando non si ritenga necessario l'internamento dell'ammalato in un istituto di cura pubblico o privato;
d) tutte le osservazioni che il medico ritenesse di fare per norma dell'autorità di pubblica sicurezza.
Della eseguita denuncia è rilasciata ricevuta, quando ne sia fatta richiesta.