TITOLO V - Degli stranieri (1)
§ 23 - Degli stranieri da espellere e da respingere dal Regno

Devono, in ogni caso essere respinti dal confine, in applicazione dell'art. 152 della legge, od espulsi gli stranieri indigenti o che esercitino il meretricio o mestieri dissimulanti l'ozio, o il vagabondaggio o la questua.

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(1) Le disposizioni ancora in vigore nel presente titolo sono state abrogate dalll'art. 47, DLGS 25/7/1998 n. 286 a decorrere dalla data di entrata in viore del relativo regolamento di attuazione.


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