TITOLO V - Degli stranieri (1)
§ 23 - Degli stranieri da espellere e da respingere dal Regno

Occorrendo di far rimpatriare uno straniero, a carico del quale non si abbiano gli estremi per l'espulsione, il Prefetto ne avverte il rispettivo console per gli eventuali provvedimenti, o, trattandosi di cittadino di uno Stato limitrofo, lo invia al confine con foglio di via obbligatorio, riferendone al Ministero dell'interno.

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(1) Le disposizioni ancora in vigore nel presente titolo sono state abrogate dalll'art. 47, DLGS 25/7/1998 n. 286 a decorrere dalla data di entrata in viore del relativo regolamento di attuazione.


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