TITOLO V - Degli stranieri (1)
§ 22 -
Del soggiorno degli stranieri nel Regno
E' parimenti esonerato dal presentarsi personalmente lo straniero che ne sia impedito per ragioni di salute da comprovarsi mediante attestazione medica. Questa, insieme con la dichiarazione, deve pervenire all'autorità di pubblica sicurezza nel termine prescritto, a mezzo di persona di fiducia dello straniero o di chi l'assista.
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(1) Le disposizioni ancora in vigore nel presente titolo sono state abrogate dalll'art. 47, DLGS 25/7/1998 n. 286 a decorrere dalla data di entrata in viore del relativo regolamento di attuazione.