TITOLO V - Degli stranieri (1)
§ 22 - Del soggiorno degli stranieri nel Regno

La dichiarazione di soggiorno degli stranieri, della quale è parola nell'art. 142 della legge, dev'essere fatta in iscritto, mediante scheda, conforme all'annesso modello, munita della firma del dichiarante.
In essa lo straniero deve indicare:
a) le proprie generalità complete e quelle dei congiunti di età non superiore ai sedici anni, che lo accompagnano;
b) la nazionalità e il luogo di sua provenienza;
c) la data e il valico d'ingresso nel Regno;
d) lo scopo della sua venuta in Italia;
e) quanto tempo presumibilmente vi si tratterà;
f) il luogo dove ha preso abitazione;
g) se e quali beni immobili rustici o urbani possegga, a qualunque titolo, nel Regno;
h) se e quale professione, industria o commercio o lavoro eserciti o intenda esercitare, nel Regno, in nome proprio, o in società con altri o per conto altrui;
i) la religione professata e la razza cui appartiene.

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(1) Le disposizioni ancora in vigore nel presente titolo sono state abrogate dalll'art. 47, DLGS 25/7/1998 n. 286 a decorrere dalla data di entrata in viore del relativo regolamento di attuazione.


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